Statuto
revisione del 25 marzo 2021
ART. 1 – Denominazione e sede
È costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato “Amici dell’Accademia dei Concordi OdV” che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apolitica, apartitica e aconfessionale. L’organizzazione ha sede legale in Piazza Vittorio Emanuele II n. 14 nel comune di Rovigo.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2 – Statuto
L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3 – Efficacia dello statuto
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
ART. 4 – Interpretazione dello statuto
Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5 – Finalità e Attività
L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le finalità civiche e solidaristiche dell’OdV sono:
• realizzare iniziative di tutela, valorizzazione e promozione dei beni culturali e artistici del territorio della provincia di Rovigo;
• sostenere e promuovere, in via prevalente e non esclusiva, le iniziative dell’Accademia dei Concordi, libero istituto di scienze, lettere ed arti della città di Rovigo;
• favorire la nascita e lo sviluppo di collaborazioni e scambi culturali con enti e associazioni analoghe regionali nazionali e internazionali.
• avvicinare le giovani generazioni ai beni culturali ed artistici nonché al volontariato culturale.
Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo
prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, sono:
a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di cui all’art. 5, comma 1, lettera f) del Dlgs 3.7.2017, n. 117;
b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, del Dlgs 3.7.2017, n. 117 lett. i);
A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:
• attività e progetti di natura culturale volti alla crescita economica e sociale del territorio provinciale;
• istituzione di borse di studio ed altre iniziative per favorire l’accesso alla cultura da parte dei giovani e delle categorie sociali più deboli quali minori, anziani e disabili;
• coinvolgimento sistematico di professionisti e di professionalità locali in attività gratuite a favore dei beni culturali locali e della loro fruizione da parte dei cittadini e dei giovani in particolare.
• realizzazione di manifestazioni culturali, eventi, attività formative ed informative per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale locale.
Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L’organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione. L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D.Lgs. 117/2017.
L’organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.
ART. 6 – Ammissione
Sono associati dell’organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
L’ammissione all’organizzazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.
L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e fatta salva la perdita della qualifica di associato per esclusione come stabilito dall’articolo 9.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
ART. 7 – Diritti e doveri degli associati
Gli associati hanno pari diritti e doveri.
Hanno il diritto di
• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
• essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
• esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
• votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
• denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore; e il dovere di:
• rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
• versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente.
ART. 8 – Volontario e attività di volontariato
L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.
L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
ART. 9 – Perdita della qualifica di associato
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato può recedere dall’organizzazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.
L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione. La perdita della qualifica dell’associato non dà diritto al rimborso delle quote associative già versate.
ART. 10 – Gli organi sociali
Sono organi dell’organizzazione:
• Assemblea degli associati
• Organo di amministrazione
• Presidente
• Organo di controllo (al verificarsi delle condizioni di legge)
• Organo di revisione (al verificarsi delle condizioni di legge)
Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
ART. 11 – L’assemblea
L’assemblea è composta dagli associati dell’organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l’organo sovrano.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, od eventuali altri strumenti elettronici, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’organizzazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 12 – Compiti dell’Assemblea
L’assemblea:
• determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’organizzazione;
• approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
• nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di controllo;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
• delibera sull’esclusione degli associati;
• delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
• approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
ART. 13 – Assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nonché la possibilità di tenere assemblee in videoconferenza, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
ART. 14 – Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno il 50% più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
ART. 15 – Organo di amministrazione
L’organo di amministrazione governa l’organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
L’organo di amministrazione è composto da minimo 3 e fino a massimo 9 membri, in ogni caso in numero dispari, eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate.
Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti non oltre tre mandati.
L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
L’organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
• amministra l’organizzazione,
• attua le deliberazioni dell’assemblea,
• predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
• predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
• stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
• cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
• è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts),
• disciplina l’ammissione degli associati,
• accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
L’Organo di amministrazione può deliberare la costituzione di gruppi di lavoro con finalità specifiche connesse alle attività dell’OdV a cui partecipano soci dell’associazione ed eventualmente componenti esperti esterni ogni qual volta se ne riscontri la necessità.
Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti dell’organo di amministrazione è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il presidente dell’organizzazione è il presidente dell’organo di amministrazione ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti dell’organo di amministrazione.
L’organo di amministrazione nomina a maggioranza assoluta al suo interno un Vicepresidente, un segretario generale ed un tesoriere.
ART. 16 – Il Presidente
Il presidente è eletto dall’assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 17 – Organo di controllo
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017.
L’organo di controllo:
• vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
• vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
• esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
• attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14.
Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 18 – Organo di Revisione legale dei conti
È nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D.Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
ART. 19 – Libri sociali
L’organizzazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.
ART. 20 – Risorse economiche
Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
• quote associative;
• contributi pubblici e privati;
• donazioni e lasciti testamentari;
• rendite patrimoniali;
• attività di raccolta fondi;
• rimborsi da convenzioni;
• ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
ART. 21 – I beni
I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’Inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli associati.
ART. 22 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 23 – Bilancio
Il bilancio di esercizio dell’Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’organizzazione.
Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso
il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
ART. 24 – Bilancio sociale
È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 117/2017.
ART. 25 – Convenzioni
Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art.
56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.
ART. 26 – Personale retribuito
organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art.
33 del D.Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
ART. 27 – Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie,
infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
ART. 28 – Responsabilità della organizzazione
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’organizzazione.
ART. 29 – Assicurazione dell’organizzazione
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’organizzazione stessa.
ART. 30 – Devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 117/2017.
ART. 31 – Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
ART. 32 – Norma transitoria
Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.
L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.